Art. 4. Per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario e' di L. 3. Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di L. 4. Per gli atti di promessa di matrimonio, di L. 5. Per gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del diritto di elettorato, di L. 5. Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica di L. 5. Per gli atti di nomina di arbitri, di L. 15. Per il ricevimento di un testamento segreto, di L. 25. Per il deposito di un testamento olografo, di L. 10. Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di L. 5. Per gli atti di deposito di altri documenti, L. 5. Per la restituzione di un documento depositato, di L. 3. Per le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto ad onorario fisso questo e' ridotto alla meta'. Per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di L. 5 per ogni figlio riconosciuto. Per il rilascio di certificati di vita di cui al penultimo capoverso, dell'art. 1 della legge, l'onorario e' di centesimi 50, se la pensione non eccede le L. 500 annue, di una lira se l'eccede. Non e' dovuto alcun onorario per gli atti di consenso a matrimonio, o per gli atti di riconoscimento di figli naturali, se la parte interessata presenta l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.