(Tariffa-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario e' di L. 3. 
 
  Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente,
di L. 4. 
 
  Per gli atti di promessa di matrimonio, di L. 5. 
 
  Per gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del  diritto
di elettorato, di L. 5. 
 
  Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica  di
L. 5. 
 
  Per gli atti di nomina di arbitri, di L. 15. 
 
  Per il ricevimento di un testamento segreto, di L. 25. 
 
  Per il deposito di un testamento olografo, di L. 10. 
 
  Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di L. 5. 
 
  Per gli atti di deposito di altri documenti, L. 5. 
 
  Per la restituzione di un documento depositato, di L. 3. 
 
  Per le autenticazioni delle firme in  atti  che  danno  diritto  ad
onorario fisso questo e' ridotto alla meta'. 
 
  Per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di L. 5 per ogni
figlio riconosciuto. 
 
  Per il  rilascio  di  certificati  di  vita  di  cui  al  penultimo
capoverso, dell'art. 1 della legge, l'onorario e' di centesimi 50, se
la pensione non eccede le L. 500 annue, di una lira se l'eccede. 
 
  Non e' dovuto alcun onorario per gli atti di consenso a matrimonio,
o per gli atti di riconoscimento  di  figli  naturali,  se  la  parte
interessata presenta l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.