(Trattato-art. 120)
 
                              Art. 120 
 
 
  Il complesso delle forze  militari,  nell'esercito  austriaco,  non
dovra', superare 30,000 uomini, compresi gli ufficiali  e  le  truppe
dei depositi. 
 
  Le formazioni componenti l'esercito austriaco  saranno  determinate
ad arbitrio dell'Austria, salvo le condizioni seguenti: 
 
    1°  Gli  effettivi  delle   unita'   formate   saranno   compresi
obbligatoriamente fra il massimo e il minimo indicati nello  specchio
IV allegato a questa sezione; 
 
    2° La proporzione degli ufficiali, compreso  il  personale  degli
Stati Maggiori o dei servizi speciali non superera', un ventesimo,  e
quella dei sottufficiali un quindicesimo dell'effettivo totale  sotto
le armi; 
 
    3° Il numero dei cannoni, delle mitragliatrici e degli obici  non
superera' quello stabilito,  per  ogni  mille  uomini  dell'effettivo
totale sotto le armi, nello Specchio V allegato a questa sezione. 
 
  L'esercito austriaco dovra' essere addetto soltanto al mantenimento
dell'ordine nel territorio dell'Austria e alla sorveglianza delle sue
frontiere.