Art. 120 Il complesso delle forze militari, nell'esercito austriaco, non dovra', superare 30,000 uomini, compresi gli ufficiali e le truppe dei depositi. Le formazioni componenti l'esercito austriaco saranno determinate ad arbitrio dell'Austria, salvo le condizioni seguenti: 1° Gli effettivi delle unita' formate saranno compresi obbligatoriamente fra il massimo e il minimo indicati nello specchio IV allegato a questa sezione; 2° La proporzione degli ufficiali, compreso il personale degli Stati Maggiori o dei servizi speciali non superera', un ventesimo, e quella dei sottufficiali un quindicesimo dell'effettivo totale sotto le armi; 3° Il numero dei cannoni, delle mitragliatrici e degli obici non superera' quello stabilito, per ogni mille uomini dell'effettivo totale sotto le armi, nello Specchio V allegato a questa sezione. L'esercito austriaco dovra' essere addetto soltanto al mantenimento dell'ordine nel territorio dell'Austria e alla sorveglianza delle sue frontiere.