(Trattato-art. 121)
 
                              Art. 121 
 
 
  Le forza massima degli Stati Maggiori di tutte  le  formazioni  che
possono essere costituite in Austria risulta dai  quadri  allegati  a
questa  sezione.  Quelle  cifre   potranno   non   essere   osservate
esattamente, ma non dovranno essere superate. 
 
  Qualsiasi altra organizzazione concernente il comando della  truppa
e' vietata.