(Trattato-art. 123)
 
                              Art. 123 
 
 
  Il numero dei gendarmi,  guardie  di  finanza,  guardie  forestali,
agenti di polizia locale o municipale, o altri funzionari simili, non
dovra' superare il numero di  coloro  che  disimpegnavano  un  simile
ufficio  nel  1913  e  che  servono  attualmente  entro   i   confini
territoriali  dell'Austria,  come  sono  determinati   dal   presento
trattato. 
 
  Il numero di questi  funzionari  non  potra'  essere  aumentato  in
seguito,  se  non  in  proporzione  dell'aumento  della   popolazione
complessiva, nei luoghi o nei municipi a cui sono addetti. 
 
  Gli impiegati  e  funzionari,  compresi  gli  addetti  al  servizio
ferroviario, non potranno essere  riuniti  per  prender  parte  a  un
esercizio militare qualsiasi.