(Regolamento-art. 168)
 
                              Art. 168. 
 
 
  Le ragionerie centrali vigilano, secondo gli ordini  impartiti  dal
ministro per le  finanze,  pel  tramite  della  ragioneria  generale,
perche' sia assicurata la  regolarita'  della  gestione  relativa  al
patrimonio e al bilancio dello Stato. 
 
  Esse tengono, colle forme prescritte dalla ragioneria generale,  le
scritture e tutti i registri necessari affinche'  risultino  in  ogni
loro particolarita' gli effetti degli  atti  amministrativi,  sia  in
relazione alle entrate ed alle spese, sia in relazione alla  sostanza
patrimoniale e alle sue variazioni. 
 
  Tutte le registrazioni  debbono  essere  eseguite  con  la  massima
precisione, in chiara calligrafia, senza abrasioni ne' cancellature. 
 
  Spettano inoltre alle ragionerie centrali tutte le attribuzioni  di
carattere contabile riguardanti  le  amministrazioni  cui  esse  sono
addette. 
 
  Nessuna variazione puo' apportarsi alle  attribuzioni  anzi  dette,
senza il preventivo assenso del ministro per le finanze.