(Regolamento-art. 170)
 
                              Art. 170. 
 
 
  I direttori capi di ragioneria sono personalmente responsabili  del
regolare adempimento di tutte le funzioni  proprie  delle  ragionerie
cui sono preposti. 
 
  Essi riferiscono al ministro per le finanze,  per  il  tramite  del
ragioniere generale, ogni volta  rilevino  l'opportunita'  che  siano
adottati   provvedimenti   o   disposizioni   di   qualsiasi   specie
nell'interesse della finanza. 
 
  Espongono anche le proprie osservazioni sui provvedimenti  proposti
dalle singole  amministrazioni  e  che  portino  effetti  finanziari,
giusta gli articoli 2, secondo comma del  Regio  decreto  28  gennaio
1923, n. 126 e 3 ultimo comma del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599. 
 
  Vigilano perche' alla dipendenza dell'Amministrazione  dello  Stato
non  si  svolgano  aziende  o  gestioni  la  cui  autonomia  non  sia
autorizzata da leggi speciali, e le cui operazioni, cosi' attive come
passive,  non  siano  direttamente  e  distintamente  coordinate  col
bilancio dell'entrata e con quello della  spesa,  ovvero  in  qualche
modo sfuggano al sindacato parlamentare e al  controllo  della  Corte
dei conti. 
 
  I direttori capi di  ragioneria,  appongono  il  visto  sugli  atti
d'impegno e relative variazioni e sui titoli di  spesa  emessi  dalle
amministrazioni centrali, ove nulla trovino da osservare. 
 
  La  Corte  dei  conti  rifiuta  il  proprio  visto  o  la   propria
registrazione  a  quelli  degli  atti  e  titoli  anzidetti  che   le
pervengano  senza  il  visto  del  direttore  capo  della  ragioneria
centrale competente. 
 
  Nel caso di assenza o legittimo impedimento  i  direttori  capi  di
ragioneria sono sostituiti da funzionari designati, su loro proposta,
con decreti emanati dal ministro delle finanze e da registrarsi  alla
Corte dei conti.