(Regolamento-art. 171)
 
                              Art. 171. 
 
 
  Il ragioniere generale,  quando  lo  creda  opportuno,  dispone  la
verifica delle singole ragionerie centrali. 
 
  I  funzionari  che  eseguono  la  verifica  hanno   particolarmente
l'obbligo: 
 
    a) di esaminare le  scritture  concernenti  le  contabilita'  del
bilancio e del patrimonio; 
 
    b) di esaminare se i rapporti fra le  ragionerie  centrali  e  le
divisioni amministrative, nonche' fra queste e gli uffici provinciali
dipendenti, si svolgano in  modo  da  assicurare  che  le  ragionerie
medesime siano in grado di seguire lo svolgimento della gestione fino
dai primi atti che in qualunque  modo  impegnino  il  bilancio  dello
Stato o altrimenti interessino i diritti e gli obblighi dell'erario; 
 
    c) di esaminare la situazione degli impegni di spesa in relazione
agli stanziamenti di bilancio; 
 
    d) di accertare come vengano  da  ciascuna  ragioneria.  centrale
adempiute le funzioni ad essa attribuite; 
 
    e) di verificare la gestione dei cassieri  delle  amministrazioni
centrali.