Art. 265. (Disfattismo politico) Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attivita' tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. La pena e' non inferiore a quindici anni: 1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari; 2° se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero. La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.