(Codice Penale-art. 265)
                              Art. 265. 
 
                       (Disfattismo politico) 
 
  Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica  voci  o  notizie
false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico  allarme
o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare  la  resistenza
della nazione di fronte al nemico,  o  svolge  comunque  un'attivita'
tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito  con  la
reclusione non inferiore a cinque anni. 
 
  La pena e' non inferiore a quindici anni: 
 
  1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a
militari; 
 
  2° se il colpevole ha  agito  in  seguito  a  intelligenze  con  lo
straniero. 
 
  La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha  agito  in  seguito  a
intelligenze col nemico.