(Codice Penale-art. 270 quinquies.2)
                        Art. 270-quinquies.2 
 
     (( (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).)) 
 
  ((Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora  beni
o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle
condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo  270-sexies,
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro
3.000 a euro 15.000)).