(Codice di procedura penale-art. 190)
 
                              Art. 190 
 
                          (Regole generali) 
 
  La legge stabilisce i casi nei quali i  provvedimenti  del  giudice
sono soggetti a impugnazione, e determina il mezzo  con  cui  possono
essere impugnati. 
 
  I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad
un determinato mezzo d'impugnazione sono inoppugnabili, anche se sono
connessi con provvedimenti impugnabili. 
 
  Il diritto d'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge
espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse
parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. 
 
  Per proporre un mezzo d'impugnazione e'  in  ogni  caso  necessario
avervi interesse. 
 
  Le  disposizioni  di  questo  articolo  si   applicano   anche   ai
provvedimenti  dati  dal  giudice   nei   procedimenti   speciali   o
incidentali.