Art. 190 (Regole generali) La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione, e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. I provvedimenti che la legge non dichiara espressamente soggetti ad un determinato mezzo d'impugnazione sono inoppugnabili, anche se sono connessi con provvedimenti impugnabili. Il diritto d'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue fra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. Per proporre un mezzo d'impugnazione e' in ogni caso necessario avervi interesse. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai provvedimenti dati dal giudice nei procedimenti speciali o incidentali.