Art. 191 (Impugnazioni del pubblico ministero) Il procuratore del Re e il procuratore generale presso la corte d'appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state nel procedimento le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Possono altresi' proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero di grado inferiore, ovvero l'acquiescenza di questo.