(Codice di procedura penale-art. 191)
 
                              Art. 191 
 
                (Impugnazioni del pubblico ministero) 
 
  Il procuratore del Re e il procuratore  generale  presso  la  corte
d'appello possono proporre impugnazione,  nei  casi  stabiliti  dalla
legge, quali che siano state  nel  procedimento  le  conclusioni  del
rappresentante del  pubblico  ministero.  Possono  altresi'  proporre
impugnazione nonostante  l'impugnazione  del  pubblico  ministero  di
grado inferiore, ovvero l'acquiescenza di questo.