(Codice di procedura penale-art. 192)
 
                              Art. 192 
 
            (Impugnazioni, dell'imputato e del difensore) 
 
  L'imputato puo' proporre l'impugnazione personalmente o  per  mezzo
di procuratore speciale. 
 
  L'impugnazione puo'  anche  essere  proposta  dall'avvocato  o  dal
procuratore,  che  ha  assistito  o  rappresentato   l'imputato   nel
procedimento.