Art. 193 (Dichiarazione dell'imputato contraria all'impugnazione proposta dal difensore; concorso delle due dichiarazioni) Nel caso indicato nel capoverso dell'articolo precedente, l'imputato puo' togliere effetto, con la propria dichiarazione contraria, all'impugnazione per lui proposta dal difensore, salvo che sia impugnata una sentenza di condanna alla pena di morte. La dichiarazione e' fatta nei modi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo 206. Per la validita' di tale dichiarazione, quando si tratta di minorenni o di altri incapaci, e' necessario il concorso della volonta' di chi esercita su essi la patria potesta' o l'autorita' tutoria. Se tanto l'imputato quanto il difensore hanno proposto l'impugnazione, si tien conto per ogni effetto soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti siavi contraddizione. Negli altri casi la regolarita' di un'impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra anche in relazione ai motivi.