(Codice di procedura penale-art. 193)
 
                              Art. 193 
 
(Dichiarazione dell'imputato contraria all'impugnazione proposta  dal
            difensore; concorso delle due dichiarazioni) 
 
  Nel  caso  indicato   nel   capoverso   dell'articolo   precedente,
l'imputato  puo'  togliere  effetto,  con  la  propria  dichiarazione
contraria, all'impugnazione per lui proposta dal difensore, salvo che
sia impugnata una  sentenza  di  condanna  alla  pena  di  morte.  La
dichiarazione  e'  fatta  nei  modi  indicati  nell'ultimo  capoverso
dell'articolo 206. Per la validita' di tale dichiarazione, quando  si
tratta di minorenni o di altri incapaci, e'  necessario  il  concorso
della  volonta'  di  chi  esercita  su  essi  la  patria  potesta'  o
l'autorita' tutoria. 
 
  Se  tanto   l'imputato   quanto   il   difensore   hanno   proposto
l'impugnazione,   si   tien   conto   per   ogni   effetto   soltanto
dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti siavi
contraddizione. Negli altri casi la  regolarita'  di  un'impugnazione
sana l'irregolarita' dell'altra anche in relazione ai motivi.