(Codice di procedura penale-art. 194)
 
                              Art. 194 
 
(Impugnazioni del responsabile  civile  e  della  persona  civilmente
                      obbligata per l'ammenda) 
 
  Il responsabile  civile  e  la  persona  civilmente  obbligata  per
l'ammenda possono proporre l'impugnazione nei casi in cui  questa  e'
consentita all'imputato, oltre che contro i capi della  sentenza  che
pronunciano la loro condanna, anche contro quelli che  dichiarano  la
colpevolezza dell'imputato, sempre che la  loro  responsabilita'  sia
stata ritenuta nella sentenza. 
 
  Le dette persone possono proporre le impugnazioni ad esse spettanti
nonostante l'inazione dell'imputato,  la  sua  dichiarazione  di  non
volere   impugnare   o   la    rinuncia    all'impugnazione    ovvero
l'inammissibilita' di questa per causa diversa dalla inoppugnabilita'
del provvedimento.