Art. 194 (Impugnazioni del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per l'ammenda) Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per l'ammenda possono proporre l'impugnazione nei casi in cui questa e' consentita all'imputato, oltre che contro i capi della sentenza che pronunciano la loro condanna, anche contro quelli che dichiarano la colpevolezza dell'imputato, sempre che la loro responsabilita' sia stata ritenuta nella sentenza. Le dette persone possono proporre le impugnazioni ad esse spettanti nonostante l'inazione dell'imputato, la sua dichiarazione di non volere impugnare o la rinuncia all'impugnazione ovvero l'inammissibilita' di questa per causa diversa dalla inoppugnabilita' del provvedimento.