Art. 195 (Impugnazioni della parte civile) La parte civile, se trattasi di sentenza impugnabile dal pubblico ministero, puo' proporre l'impugnazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili, quando vi e' stata condanna dell'imputato, e contro la condanna alle spese e al risarcimento del danno pronunciata a carico di essa, quando l'imputato e' stato prosciolto.