(Codice di procedura penale-art. 195)
 
                              Art. 195 
 
                  (Impugnazioni della parte civile) 
 
  La parte civile, se trattasi di sentenza impugnabile  dal  pubblico
ministero, puo' proporre l'impugnazione contro le disposizioni  della
sentenza che concernono i suoi interessi civili, quando vi  e'  stata
condanna  dell'imputato,  e  contro  la  condanna  alle  spese  e  al
risarcimento  del  danno  pronunciata  a  carico  di   essa,   quando
l'imputato e' stato prosciolto.