(Codice di procedura penale-art. 196)
 
                              Art. 196 
 
     (Impugnazioni del pubblico ministero per interessi civili) 
 
  Il pubblico ministero  puo'  proporre  impugnazione,  nel  caso  di
condanna dell'imputato, contro i capi della sentenza  riguardanti  le
istanze proposte a norma dell'articolo 105.