(Codice di procedura penale-art. 197)
 
                              Art. 197 
 
             (Forma della dichiarazione d'impugnazione) 
 
  L'impugnazione   si   propone   a   pena   d'inammissibilita'   con
dichiarazione, nella quale debbono essere indicati  il  provvedimento
impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo  ha  emesso  e  il
procedimento al quale si riferisce.