(Codice di procedura penale-art. 198)
 
                              Art. 198 
 
                   (Ricezione della dichiarazione) 
 
  Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione
d'impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice che ha  emesso
il provvedimento impugnato. 
 
  Il   pubblico   ministero   puo'   proporre   l'impugnazione    con
dichiarazione scritta da trasmettersi anche col mezzo  del  telegrafo
al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto  l'indicazione
del giorno in cui la riceve e la propria  sottoscrizione,  la  unisce
agli atti del procedimento. 
 
  Le parti  private  quando  hanno  diritto  alla  notificazione  del
provvedimento  possono,  dopo  avvenuta  la  notificazione,  fare  la
dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del  luogo  in
cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui  fu  emesso
il  provvedimento;  ovvero  davanti  a  un  Regio  agente   consolare
all'estero, nella forma e  nei  termini  stabiliti  in  questo  capo.
L'ufficiale  che  riceve  l'atto  lo  trasmette   immediatamente   al
cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.