Art. 198 (Ricezione della dichiarazione) Salvi i casi espressamente eccettuati dalla legge, la dichiarazione d'impugnazione e' ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Il pubblico ministero puo' proporre l'impugnazione con dichiarazione scritta da trasmettersi anche col mezzo del telegrafo al cancelliere predetto, il quale, dopo avervi apposto l'indicazione del giorno in cui la riceve e la propria sottoscrizione, la unisce agli atti del procedimento. Le parti private quando hanno diritto alla notificazione del provvedimento possono, dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore del luogo in cui si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento; ovvero davanti a un Regio agente consolare all'estero, nella forma e nei termini stabiliti in questo capo. L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato.