Art. 200 (Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio) Quando non sia diversamente stabilito, l'impugnazione nei casi consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti preliminari al giudizio ovvero durante il dibattimento puo' essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza, purche', trattandosi di ordinanza emessa nel dibattimento, siasi fatta di cio' espressa riserva nel processo verbale, immediatamente dopo la pubblicazione dell'ordinanza medesima. Con la dichiarazione d'impugnazione deve essere impugnata tanto la sentenza quanto l'ordinanza a pena d'inammissibilita'; ma l'impugnazione e' ammessa anche se la sentenza e' impugnata per il solo motivo della sua connessione con l'ordinanza. L'inoppugnabilita' della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza. L'impugnazione dell'ordinanza e' giudicata congiuntamente a quella proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge dispone altrimenti.