(Codice di procedura penale-art. 200)
 
                              Art. 200 
 
           (Impugnazione di ordinanze emesse nel giudizio) 
 
  Quando non sia  diversamente  stabilito,  l'impugnazione  nei  casi
consentiti dalla legge contro ordinanze emesse nel periodo degli atti
preliminari al giudizio ovvero durante il  dibattimento  puo'  essere
proposta soltanto con l'impugnazione  contro  la  sentenza,  purche',
trattandosi di ordinanza emessa nel dibattimento, siasi fatta di cio'
espressa  riserva  nel  processo  verbale,  immediatamente  dopo   la
pubblicazione dell'ordinanza medesima. 
 
  Con la dichiarazione d'impugnazione deve essere impugnata tanto  la
sentenza   quanto   l'ordinanza   a   pena   d'inammissibilita';   ma
l'impugnazione e' ammessa anche se la sentenza e'  impugnata  per  il
solo motivo della sua connessione con l'ordinanza. 
 
  L'inoppugnabilita' della sentenza rende inoppugnabile l'ordinanza. 
 
  L'impugnazione dell'ordinanza e' giudicata congiuntamente a  quella
proposta contro la sentenza, salvi i casi nei quali la legge  dispone
altrimenti.