Art. 201 (Motivi d'impugnazione) I motivi d'impugnazione possono essere enunciati nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore, nel termine di giorni venti a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151. Nello stesso termine il difensore puo' esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti del procedimento, e ivi estrarne copia. In ogni caso d'impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena d'inammissibilita'. Essi si presentano entro il termine suindicato anche con piu' atti successivi al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato. I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.