(Codice di procedura penale-art. 201)
 
                              Art. 201 
 
                       (Motivi d'impugnazione) 
 
  I motivi d'impugnazione possono essere enunciati nello stesso  atto
della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto,  con
atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore,  nel
termine di giorni venti a decorrere da quello in cui  venne  eseguita
la comunicazione o la notificazione preveduta dal  secondo  capoverso
dell'articolo 151. Nello stesso termine il difensore  puo'  esaminare
nella cancelleria gli atti e i  documenti  del  procedimento,  e  ivi
estrarne copia. 
 
  In  ogni  caso  d'impugnazione  i  motivi  devono  essere   esposti
specificamente a pena d'inammissibilita'. 
 
  Essi si presentano entro il termine suindicato anche con piu'  atti
successivi al cancelliere del  giudice  che  emise  il  provvedimento
impugnato. 
 
  I termini indicati in questo articolo  sono  stabiliti  a  pena  di
decadenza.