Art. 202 (Impugnazione per i soli interessi civili) Salvo che la legge disponga altrimenti, un provvedimento del giudice puo' essere impugnato per i soli interessi civili soltanto con quel mezzo d'impugnazione che e' consentito per le disposizioni penali del provvedimento medesimo. La parte che impugna una sentenza o un altro provvedimento per i soli interessi civili deve far notificare la dichiarazione entro tre giorni alle altre parti a pena di decadenza. Il giudizio sull'impugnazione e' proposto, trattato e deciso con le forme ordinarie del giudizio penale, ma tutti gli atti della parte privata che ha proposto la impugnazione si considerano agli effetti fiscali come atti giudiziari civili. L'impugnazione per i soli interessi civili limita la cognizione del giudice esclusivamente alla responsabilita' civile e alle spese e non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato, delle pene accessorie da questo derivanti e delle misure di sicurezza.