(Codice di procedura penale-art. 202)
 
                              Art. 202 
 
             (Impugnazione per i soli interessi civili) 
 
  Salvo che  la  legge  disponga  altrimenti,  un  provvedimento  del
giudice puo' essere impugnato per i soli  interessi  civili  soltanto
con quel mezzo d'impugnazione che e' consentito per  le  disposizioni
penali del provvedimento medesimo. 
 
  La parte che impugna una sentenza o un altro  provvedimento  per  i
soli interessi civili deve far notificare la dichiarazione entro  tre
giorni alle altre parti a pena di decadenza. 
 
  Il giudizio sull'impugnazione e' proposto, trattato e deciso con le
forme ordinarie del giudizio penale, ma tutti gli  atti  della  parte
privata che ha proposto la impugnazione si considerano  agli  effetti
fiscali come atti giudiziari civili. 
 
  L'impugnazione per i soli interessi civili limita la cognizione del
giudice esclusivamente alla responsabilita' civile e alle spese e non
sospende l'esecuzione delle  disposizioni  penali  del  provvedimento
impugnato, delle pene accessorie da questo derivanti e  delle  misure
di sicurezza.