(Codice di procedura penale-art. 203)
 
                              Art. 203 
 
                (Effetto estensivo dell'impugnazione) 
 
  Nel caso di concorso  di  piu'  persone  in  uno  stesso  reato  la
dichiarazione d'impugnazione proposta da una di esse e  i  motivi  da
questa addotti, purche' non siano esclusivamente  personali,  giovano
anche alle altre. 
 
  Nel  caso  di   unione   di   procedimenti   per   reati   diversi,
l'impugnazione proposta da  un  imputato  giova  a  tutti  gli  altri
imputati soltanto se  i  motivi  riguardano  violazioni  della  legge
processuale e non sono esclusivamente personali. 
 
  La dichiarazione fatta e i motivi addotti dal responsabile civile o
dalla  persona  civilmente  obbligata  per  l'ammenda  giovano  anche
all'imputato,  quando  con  tale  dichiarazione  e  con  tali  motivi
s'impugna che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso  o
che il fatto costituisca reato, o si sostiene che il reato e' estinto
o che l'azione non poteva essere iniziata o proseguita.