Art. 203 (Effetto estensivo dell'impugnazione) Nel caso di concorso di piu' persone in uno stesso reato la dichiarazione d'impugnazione proposta da una di esse e i motivi da questa addotti, purche' non siano esclusivamente personali, giovano anche alle altre. Nel caso di unione di procedimenti per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano violazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali. La dichiarazione fatta e i motivi addotti dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per l'ammenda giovano anche all'imputato, quando con tale dichiarazione e con tali motivi s'impugna che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso o che il fatto costituisca reato, o si sostiene che il reato e' estinto o che l'azione non poteva essere iniziata o proseguita.