(Codice di procedura penale-art. 204)
 
                              Art. 204 
 
                 (Cessazione dell'effetto estensivo) 
 
  Se l'impugnazione e' inammissibile o se  ne  e'  fatta  rinuncia  a
norma dell'articolo 206, ne cessano gli effetti in relazione a  tutte
le persone indicate nell'articolo precedente.