(Codice di procedura penale-art. 205)
 
                              Art. 205 
 
               (Effetto sospensivo dell'impugnazione) 
 
  Durante il termine per impugnare  un  provvedimento  e  durante  il
giudizio sull'impugnazione l'esecuzione  e'  sospesa,  salvo  che  la
legge disponga altrimenti.