Art. 206 (Rinuncia all'impugnazione) Il pubblico ministero puo' rinunciare all'impugnazione proposta. Egualmente possono rinunciare alla impugnazione proposta le parti private, anche per mezzo di procuratore speciale. L'ufficio del pubblico ministero di grado superiore puo' rinunciare all'impugnazione proposta dal rappresentante del pubblico ministero di grado inferiore. La rinuncia si fa con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ovvero dal cancelliere del giudice che deve giudicare sull'impugnazione. La rinuncia puo' farsi anche con dichiarazione inserita nel processo verbale dell'udienza, prima che sia iniziata la relazione del processo.