(Codice di procedura penale-art. 206)
 
                              Art. 206 
 
                     (Rinuncia all'impugnazione) 
 
  Il pubblico ministero puo'  rinunciare  all'impugnazione  proposta.
Egualmente possono rinunciare alla  impugnazione  proposta  le  parti
private, anche per mezzo di procuratore speciale. 
 
  L'ufficio del pubblico ministero di grado superiore puo' rinunciare
all'impugnazione proposta dal rappresentante del  pubblico  ministero
di grado inferiore. 
 
  La rinuncia si fa con dichiarazione ricevuta  dal  cancelliere  del
giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato   ovvero   dal
cancelliere del giudice  che  deve  giudicare  sull'impugnazione.  La
rinuncia puo' farsi anche con  dichiarazione  inserita  nel  processo
verbale  dell'udienza,  prima  che  sia  iniziata  la  relazione  del
processo.