(Codice di procedura penale-art. 207)
 
                              Art. 207 
 
(Dichiarazione d'inammissibilita' dell'impugnazione  pronunciata  dal
                           giudice a quo) 
 
  Quando l'impugnazione e' stata proposta da  chi  non  ne  aveva  il
diritto o  contro  un  provvedimento  non  soggetto  all'impugnazione
stessa o quando la dichiarazione o i motivi non sono stati presentati
nella forma, nel tempo e  nel  luogo  prescritti  o  non  sono  state
eseguite le notificazioni stabilite a pena di decadenza o vi e' stata
rinuncia all'impugnazione, il  giudice  che  emise  il  provvedimento
impugnato pronuncia in camera di consiglio ordinanza con cui dichiara
inammissibile l'impugnazione e ordina l'esecuzione. 
 
  L'ordinanza e' notificata per estratto a chi propose l'impugnazione
ed e' soggetta al ricorso per cassazione.