Art. 207 (Dichiarazione d'inammissibilita' dell'impugnazione pronunciata dal giudice a quo) Quando l'impugnazione e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto o contro un provvedimento non soggetto all'impugnazione stessa o quando la dichiarazione o i motivi non sono stati presentati nella forma, nel tempo e nel luogo prescritti o non sono state eseguite le notificazioni stabilite a pena di decadenza o vi e' stata rinuncia all'impugnazione, il giudice che emise il provvedimento impugnato pronuncia in camera di consiglio ordinanza con cui dichiara inammissibile l'impugnazione e ordina l'esecuzione. L'ordinanza e' notificata per estratto a chi propose l'impugnazione ed e' soggetta al ricorso per cassazione.