Art. 208 (Trasmissione di atti conseguente all'impugnazione) Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, scaduti i termini per l'adempimento di tutte le prescritte formalita', il cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato trasmette senza ritardo alla cancelleria del giudice che deve conoscere dell'impugnazione tutti gli atti del procedimento, la copia del provvedimento impugnato e la dichiarazione d'impugnazione con i motivi, i documenti e le memorie presentate.