(Codice di procedura penale-art. 208)
 
                              Art. 208 
 
         (Trasmissione di atti conseguente all'impugnazione) 
 
  Fuori  dei  casi  preveduti  dall'articolo  precedente,  scaduti  i
termini per l'adempimento  di  tutte  le  prescritte  formalita',  il
cancelliere del giudice che  ha  emesso  il  provvedimento  impugnato
trasmette  senza  ritardo  alla  cancelleria  del  giudice  che  deve
conoscere dell'impugnazione tutti gli atti del procedimento, la copia
del provvedimento impugnato e la dichiarazione d'impugnazione  con  i
motivi, i documenti e le memorie presentate.