(Codice di procedura penale-art. 209)
 
                              Art. 209 
 
(Dichiarazione d'inammissibilita' dell'impugnazione  pronunciata  dal
                          giudice ad quem) 
 
  Quando ricorre alcuno dei casi indicati nell'articolo 207 e non  e'
stato  gia'  provveduto  dal  giudice  che  emise  il   provvedimento
impugnato, ovvero quando risulta che l'impugnazione  fu  proposta  da
chi non vi  aveva  interesse  e  in  ogni  altro  caso  espressamente
preveduto dalla legge,  il  giudice  dell'impugnazione  pronuncia  in
camera  di  consiglio  ordinanza  con  cui   dichiara   inammissibile
l'impugnazione, ordina l'esecuzione  del  provvedimento  impugnato  e
condanna alle spese la parte privata che ha proposto l'impugnazione. 
 
  L'ordinanza e' notificata per estratto a chi propose l'impugnazione
ed e' soggetta al ricorso per cassazione.