Art. 209 (Dichiarazione d'inammissibilita' dell'impugnazione pronunciata dal giudice ad quem) Quando ricorre alcuno dei casi indicati nell'articolo 207 e non e' stato gia' provveduto dal giudice che emise il provvedimento impugnato, ovvero quando risulta che l'impugnazione fu proposta da chi non vi aveva interesse e in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge, il giudice dell'impugnazione pronuncia in camera di consiglio ordinanza con cui dichiara inammissibile l'impugnazione, ordina l'esecuzione del provvedimento impugnato e condanna alle spese la parte privata che ha proposto l'impugnazione. L'ordinanza e' notificata per estratto a chi propose l'impugnazione ed e' soggetta al ricorso per cassazione.