(Codice di procedura penale-art. 210)
 
                              Art. 210 
 
(Inammissibilita' dell'impugnazione proposta dal latitante  od  evaso
                     non costituito in carcere) 
 
  L'impugnazione proposta dall'imputato latitante od evaso o dal  suo
difensore contro una sentenza di condanna a pena detentiva che  debba
essere  ancora  scontata  in  misura  non  inferiore  a  un  anno  e'
dichiarata inammissibile, se  l'imputato  non  si  e'  costituito  in
carcere   anteriormente   al   giorno   fissato   per   il   giudizio
sull'impugnazione medesima.