(Codice di procedura penale-art. 211)
 
                              Art. 211 
 
        (Obbligo di rispettare i vari gradi di giurisdizione) 
 
  Salvi  i  casi  espressamente  eccettuati  dalla  legge,  in  grado
d'impugnazione non puo' giudicarsi, a pena di nullita', di  un  reato
che non sia stato giudicato nel grado precedente.