Art. 212 (Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza) Contro le sentenze di condanna o di proscioglimento e' data impugnazione anche per cio' che concerne le misure di sicurezza, se l'impugnazione e' proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili. Negli altri casi l'interessato puo' proporre ricorso a norma dell'articolo 640.