(Codice di procedura penale-art. 212)
 
                              Art. 212 
 
    (Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza) 
 
  Contro le  sentenze  di  condanna  o  di  proscioglimento  e'  data
impugnazione anche per cio' che concerne le misure di  sicurezza,  se
l'impugnazione e' proposta per un altro capo della sentenza  che  non
riguardi  esclusivamente  gli  interessi  civili.  Negli  altri  casi
l'interessato puo' proporre ricorso a norma dell'articolo 640.