Art. 213 (Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli effetti penali) Con la sentenza che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione l'imputato che l'ha proposta e' condannato alle spese del procedimento. I coimputati che hanno partecipato al giudizio in conseguenza dell'effetto estensivo dell'impugnazione sono condannati alle spese in solido con l'imputato che propose l'impugnazione. L'imputato che nel giudizio d'impugnazione riporta condanna penale e' condannato alle spese anche dei precedenti giudizi, quantunque in questi sia stato prosciolto.