(Codice di procedura penale-art. 213)
 
                              Art. 213 
 
(Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli  effetti
                               penali) 
 
  Con la sentenza che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione
l'imputato  che  l'ha  proposta  e'   condannato   alle   spese   del
procedimento. 
 
  I coimputati che  hanno  partecipato  al  giudizio  in  conseguenza
dell'effetto estensivo dell'impugnazione sono condannati  alle  spese
in solido con l'imputato che propose l'impugnazione. 
 
  L'imputato che nel giudizio d'impugnazione riporta condanna  penale
e' condannato alle spese anche dei precedenti giudizi, quantunque  in
questi sia stato prosciolto.