(Codice di procedura penale-art. 214)
 
                              Art. 214 
 
(Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli  effetti
                               civili) 
 
  Nei giudizi d'impugnazione per i soli interessi civili si pronuncia
condanna alle spese contro la parte privata soccombente.