Art. 112. (Articoli 14, comma 2°, e 35, commi 1°, 2° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 11, comma ultimo, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - Art. 17, comma ultimo, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 4, comma ultimo, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Gli incarichi vengono conferiti e le relative modalita' e retribuzioni stabilite con deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, prese su proposta delle Facolta' o Scuole competenti approvata dal senato accademico. La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Rimangono a carico dello Stato gli incarichi affidati nei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, in corrispondenza dei posti di ruolo vacanti; in tal caso la misura della retribuzione e' quella indicata nell'articolo 116, comma terzo. Gli incarichi possono conferirsi secondo l'ordine seguente: a) a liberi docenti della materia o di materie affini; b) a coloro che per opere, lavori, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico; c) a professori di ruolo di altra Facolta' o Scuola. Entro ciascuna delle predette categorie la designazione e' fatta seguendo il criterio della maggiore competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di ogni altro titolo. Il professore di ruolo che accetti di tenere un incarico, nella propria o in altra Facolta' o Scuola, senza retribuzione, e' preferito a qualsiasi altro nel conferimento dell'incarico, sempreche' la Facolta' o Scuola ritenga che egli abbia maggiore competenza. Non possono conferirsi incarichi a coloro che abbiano compiuto il 75° anno di eta'. L'incarico puo' essere revocato in qualsiasi tempo, secondo le norme di cui al comma primo, ove il professore venga meno ai doveri inerenti all'ufficio ricevuto.