(Testo unico-art. 113)
                              Art. 113. 
 
(Art. 8, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n.  1933  -
Art. 17, commi 2° e 3°, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604  -
    Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori
non possono, di regola,  essere  conferiti  incarichi  d'insegnamento
retribuiti nella propria  Facolta'  o  Scuola.  In  casi  eccezionali
l'incarico potra' essere consentito dal Ministro, previo  parere  del
Consiglio superiore dell'educazione nazionale. 
  Ai professori di ruolo possono essere affidati incarichi gratuiti o
retribuiti in Istituti  fuori  della  propria  sede  alle  condizioni
seguenti: 
  a)  che  dalle  deliberazioni  delle  Facolta'  o  Scuole   risulti
dimostrato in modo chiaro ed incontrovertibile che non  vi  e'  altro
mezzo di provvedere all'insegnamento; 
  b) che la distanza e  i  mezzi  ordinari  di  trasporto  consentano
agevolmente al professore di  partire  dalla  propria  sede  e  farvi
ritorno in una stessa giornata; 
  c) che il capo dell'Istituto al quale il professore appartiene  dia
il suo nulla osta  dopo  aver  sentito  il  parere  della  competente
Facolta' o Scuola; 
  d) che il Ministro dell'educazione nazionale approvi la proposta. 
  Per  poter  avere  un  incarico  in  Istituti  non  dipendenti  dal
Ministero dell'educazione nazionale devono osservarsi  le  condizioni
di cui alle lettere b), c), d).