(Testo unico-art. 114)
                              Art. 114. 
 
(Art. 8, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n.  1933  -
         Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Salvo il disposto dell'art. 38, comma secondo, del presente T.  U.,
a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del  bilancio
dello Stato o di altro pubblico Ente non puo' essere affidato piu' di
un incarico d'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito
potra' essere affidato solo in caso di assoluta necessita'. 
  Quando trattisi d'incarichi  d'insegnamento  da  impartirsi  presso
Istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, puo',  con
autorizzazione del Ministro, derogarsi alle disposizioni del presente
articolo e degli articoli precedenti.