Art. 114. (Art. 8, commi 1° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Salvo il disposto dell'art. 38, comma secondo, del presente T. U., a chiunque ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente non puo' essere affidato piu' di un incarico d'insegnamento retribuito. Un secondo incarico retribuito potra' essere affidato solo in caso di assoluta necessita'. Quando trattisi d'incarichi d'insegnamento da impartirsi presso Istituti militari nell'interesse della difesa dello Stato, puo', con autorizzazione del Ministro, derogarsi alle disposizioni del presente articolo e degli articoli precedenti.