Art. 115. (Art. 18, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Per provvedere temporaneamente ad insegnamenti, possono essere comandati presso Universita' o Istituti superiori presidi o professori di ruolo di Regi Istituti medi d'istruzione. Tali comandi sono disposti con decreti del Ministro, su proposta delle Facolta' o Scuole competenti, approvata dal senato accademico ed in ogni caso dal Consiglio d'amministrazione. L'Universita' o Istituto deve corrispondere allo Stato, per tutta la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui essi sono provvisti; quando trattisi di presidi senza insegnamento, l'ammontare della retribuzione corrisposta a chi viene incaricato delle funzioni di preside durante il comando del titolare.