(Testo unico-art. 115)
                              Art. 115. 
 
(Art. 18, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 25, comma
           1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Per provvedere  temporaneamente  ad  insegnamenti,  possono  essere
comandati  presso  Universita'  o  Istituti   superiori   presidi   o
professori di ruolo di Regi Istituti medi d'istruzione. Tali  comandi
sono disposti con decreti del Ministro, su proposta delle Facolta'  o
Scuole competenti, approvata dal senato accademico ed  in  ogni  caso
dal Consiglio d'amministrazione. 
  L'Universita' o Istituto deve corrispondere allo Stato,  per  tutta
la durata del comando, quando trattisi di professori o di presidi con
insegnamento, l'ammontare degli emolumenti d'ogni natura di cui  essi
sono  provvisti;  quando  trattisi  di  presidi  senza  insegnamento,
l'ammontare della retribuzione corrisposta  a  chi  viene  incaricato
delle funzioni di preside durante il comando del titolare.