Art. 116. (Art. 37, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 4, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 19, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 8, comma 3°, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche nel caso che l'incarico d'insegnamento venga conferito quando trattisi di supplire il professore titolare, salvo quanto e' disposto nei commi seguenti. Ove un professore di ruolo sia per legittimo motivo impedito di attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo, che si presuma non superiore a due mesi, il rettore o direttore provvede alla supplenza su proposta del professore stesso. La relativa spesa e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Quando l'impedimento sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, i quali durino per un periodo di tempo superiore ad un mese, la spesa della supplenza stessa e' a carico del bilancio dello Stato. Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il quale presta effettivo servizio, una retribuzione in ragione di L. 6000 annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di L. 4000 annue in caso diverso. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. In nessun caso e' corrisposta indennita' caro-viveri. Alla supplenza, di cui al comma precedente, puo' provvedersi anche con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In questo caso l'Universita' o l'Istituto non sono tenuti a corrispondere gli emolumenti di cui al comma ultimo dell'articolo precedente. Ai professori di ruolo non possono di regola essere conferite supplenze retribuite nella propria Facolta' o Scuola. In casi eccezionali, la supplenza potra' essere consentita dal Ministro.