(Testo unico-art. 116)
                              Art. 116. 
 
(Art. 37, R. decreto  30  settembre  1923,  n.  2102  -  Art.  4,  R.
decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585 - Art. 19, R.  decreto-legge
4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 8, comma  3°,  R.  decreto-legge  27
ottobre 1926, n. 1933 - Art. 25, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto
                           1931, n. 1227). 
 
  Le norme di cui agli articoli precedenti  si  applicano  anche  nel
caso che l'incarico d'insegnamento venga conferito quando trattisi di
supplire il professore titolare, salvo quanto e' disposto  nei  commi
seguenti. 
  Ove un professore di ruolo sia per  legittimo  motivo  impedito  di
attendere alle mansioni del suo ufficio per un periodo di tempo,  che
si presuma non superiore a due mesi, il rettore o direttore  provvede
alla supplenza su proposta del professore stesso. La  relativa  spesa
e' a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. 
  Quando l'impedimento sia causato da  incarichi  speciali  conferiti
dal Governo, i quali durino per un periodo di tempo superiore  ad  un
mese, la spesa della supplenza stessa e' a carico del bilancio  dello
Stato. Al supplente spetta, per il periodo di tempo durante il  quale
presta effettivo servizio, una retribuzione in  ragione  di  L.  6000
annue, qualora non abbia altro ufficio retribuito, e di L. 4000 annue
in  caso  diverso.  Le  anzidette  retribuzioni  sono  soggette  alla
riduzione del 12%, ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n.
1491. 
  In nessun caso e' corrisposta indennita' caro-viveri. 
  Alla supplenza, di cui al comma precedente, puo' provvedersi  anche
con il comando di un professore di altro ordine di scuole. In  questo
caso l'Universita' o l'Istituto non sono tenuti a  corrispondere  gli
emolumenti di cui al comma ultimo dell'articolo precedente. 
  Ai professori di ruolo  non  possono  di  regola  essere  conferite
supplenze  retribuite  nella  propria  Facolta'  o  Scuola.  In  casi
eccezionali, la supplenza potra' essere consentita dal Ministro.