Art. 146.
(Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori).
Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli
obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti
in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
L'azione di responsabilita' contro gli amministratori, i sindaci, i
direttori generali e i liquidatori, a norma degli articoli 2393 e
2394 del codice civile, e' esercitata dal curatore, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei
creditori.
Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre
l'azione di responsabilita', puo' disporre le opportune misure
cautelari.