Art. 146. (Amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori). Gli amministratori e i liquidatori della societa' sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'art. 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori, i sindaci, i direttori generali e i liquidatori, a norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori. Il giudice delegato, nell'autorizzare il curatore a proporre l'azione di responsabilita', puo' disporre le opportune misure cautelari.