(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 147)
                              Art. 147. 
          (Societa' con soci a responsabilita' illimitata). 
 
  La sentenza che dichiara il fallimento della societa'  con  soci  a
responsabilita' illimitata  produce  anche  il  fallimento  dei  soci
illimitatamente responsabili. 
  Se dopo la dichiarazione di fallimento della  societa'  risulta  la
esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su
domanda  del  curatore  o  d'ufficio,  dichiara  il  fallimento   dei
medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio. 
  Contro la sentenza del tribunale e' ammessa l'opposizione  a  norma
dell'art. 18. 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano  alle  societa'
cooperative.