Art. 147. (Societa' con soci a responsabilita' illimitata). La sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta la esistenza di altri soci illimitatamente responsabili il tribunale, su domanda del curatore o d'ufficio, dichiara il fallimento dei medesimi, dopo averli sentiti in camera di consiglio. Contro la sentenza del tribunale e' ammessa l'opposizione a norma dell'art. 18. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle societa' cooperative.