(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 148)
                              Art. 148. 
               (Fallimento della societa' e dei soci). 
 
  Nel caso previsto dall'articolo precedente,  il  tribunale  nomina,
sia per il fallimento della societa', sia per  quello  dei  soci,  un
solo giudice delegato e un  solo  curatore,  ma  puo'  nominare  piu'
comitati dei creditori. 
  Il patrimonio della societa'  e  quello  dei  singoli  soci  devono
essere tenuti distinti. 
  Il credito dichiarato dai creditori sociali  nel  fallimento  della
societa' si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento  dei
singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a  tutte
le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i
fallimenti  dei  soci  per  la  parte  pagata  in  piu'  della  quota
rispettiva. 
  I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci
loro debitori. 
  Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei  creditori
con i quali si trova in concorso.