Art. 151. (Societa' cooperative). Nel fallimento di una societa' cooperativa con responsabilita' sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo la pronuncia del decreto previsto dall'art. 97, puo' autorizzare il curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie per l'estinzione delle passivita' a norma dell'art. 2263 del codice civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi sono posti a carico degli altri soci. A tale fine il curatore forma un piano di reparto e lo deposita nella cancelleria del tribunale dandone notizia ai soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre osservazioni e contestazioni, anche relativamente alla qualita' di socio o all'estensione della propria responsabilita', devono depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal deposito del piano di reparto. Il giudice delegato, sentito il curatore e tenuto conto delle osservazioni e delle contestazioni, apporta al piano di reparto le modificazioni e integrazioni che ritiene necessarie. Il piano di reparto e' dichiarato esecutivo con decreto del giudice ed e' depositato in cancelleria, dove ogni interessato puo' prenderne visione. Chi ha contestato la qualita' di socio o l'estensione della propria responsabilita' puo', entro quindici giorni dal deposito del piano di reparto in cancelleria, proporre opposizione davanti al tribunale in contraddittorio del curatore. L'opposizione non sospende l'esecuzione del piano di reparto nemmeno nei confronti dell'opponente. In ogni altro caso e' ammesso il reclamo a norma dell'art. 26. Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano di reparto risulti non facilmente realizzabile, puo' essere formato un piano di reparto supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti. Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art. 1299 del codice civile, nonche' il diritto di rimborso delle somme che residuano dopo l'estinzione delle passivita'. Al fine di assicurare la riscossione dei contributi dovuti dai soci, il giudice delegato su proposta del curatore, puo' in qualunque tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci stessi.