(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 151)
                              Art. 151. 
                       (Societa' cooperative). 
 
  Nel fallimento di  una  societa'  cooperativa  con  responsabilita'
sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il giudice delegato, dopo
la pronuncia del decreto previsto dall'art. 97, puo'  autorizzare  il
curatore a chiedere ai soci il versamento delle somme necessarie  per
l'estinzione delle passivita'  a  norma  dell'art.  2263  del  codice
civile. I contributi dei soci non ritenuti agevolmente solventi  sono
posti a carico degli altri soci. 
  A tale fine il curatore forma un piano di  reparto  e  lo  deposita
nella cancelleria del tribunale  dandone  notizia  ai  soci  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. I soci che intendono proporre
osservazioni e contestazioni, anche relativamente  alla  qualita'  di
socio  o  all'estensione  della   propria   responsabilita',   devono
depositarle presso la cancelleria entro quaranta giorni dal  deposito
del piano di reparto. Il giudice  delegato,  sentito  il  curatore  e
tenuto conto delle osservazioni e  delle  contestazioni,  apporta  al
piano  di  reparto  le  modificazioni  e  integrazioni  che   ritiene
necessarie. Il piano di reparto e' dichiarato esecutivo  con  decreto
del giudice ed e' depositato in cancelleria,  dove  ogni  interessato
puo' prenderne visione. 
  Chi ha contestato la qualita' di socio o l'estensione della propria
responsabilita' puo', entro quindici giorni dal deposito del piano di
reparto in cancelleria, proporre opposizione davanti al tribunale  in
contraddittorio del curatore. L'opposizione non sospende l'esecuzione
del piano di reparto nemmeno nei confronti  dell'opponente.  In  ogni
altro caso e' ammesso il reclamo a norma dell'art. 26. 
  Se l'esazione di alcuna delle quote comprese nel piano  di  reparto
risulti non facilmente realizzabile, puo' essere formato un piano  di
reparto supplementare secondo le disposizioni dei commi precedenti. 
  Resta salva l'azione di regresso tra i soci a norma dell'art.  1299
del codice civile, nonche' il diritto di  rimborso  delle  somme  che
residuano dopo l'estinzione delle passivita'. 
  Al fine di assicurare la  riscossione  dei  contributi  dovuti  dai
soci, il giudice delegato su proposta del curatore, puo' in qualunque
tempo ordinare con decreto il sequestro dei beni dei soci stessi.