(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 152)
                              Art. 152. 
                      (Proposta di concordato). 
 
  La proposta di concordato per la societa' fallita  e'  sottoscritta
da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. 
  La proposta e le condizioni del concordato nelle societa'  in  nome
collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci
che rappresentano la  maggioranza  assoluta  del  capitale,  e  nelle
societa' per azioni, in accomandita per azioni  e  a  responsabilita'
limitata, nonche' nelle societa' cooperative devono essere  approvate
dall'assemblea straordinaria,  salvo  che  tali  poteri  siano  stati
delegati agli amministratori.