Art. 153. (Effetti del concordato della societa'). Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.