(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 153)
                              Art. 153. 
              (Effetti del concordato della societa'). 
 
  Salvo patto contrario, il concordato fatto da una societa' con soci
a responsabilita' illimitata ha efficacia anche di fronte ai  soci  e
fa cessare il  loro  fallimento.  Tuttavia  i  creditori  particolari
possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma,  alla  chiusura
del fallimento del socio loro debitore. 
  Sull'opposizione decide il tribunale  con  sentenza  in  camera  di
consiglio non soggetta a gravame.