(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 154)
                              Art. 154. 
                 (Concordato particolare del socio). 
 
  Nel  fallimento  di  una  societa'  con  soci   a   responsabilita'
illimitata, ciascuno dei soci dichiarato  fallito  puo'  proporre  un
concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio
fallimento.