(Codice della navigazione-art. 200)
                              Art. 200. 
             (Polizia esercitata dalle navi da guerra). 
 
  In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti  esteri  dove  non
sia  un'autorita'  consolare,  la  polizia  sulle   navi   mercantili
nazionali e' esercitata dalle navi da guerra italiane. 
 
  A tal fine, i comandanti delle navi da  guerra  possono  richiedere
alle  navi  mercantili  informazioni  di  qualsiasi  genere,  nonche'
procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle  carte  e  dei
documenti di bordo; in caso di gravi irregolarita'  possono  condurre
le navi predette per gli opportuni provvedimenti in  un  porto  dello
Stato, o nel porto estero piu' vicino  in  cui  risieda  un'autorita'
consolare. 
 
  Nei porti ove risiede un'autorita'  consolare  le  navi  da  guerra
italiane esercitano la polizia, a  norma  dei  comma  precedenti,  su
richiesta dell'autorita' medesima.