Art. 200.
(Polizia esercitata dalle navi da guerra).
In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non
sia un'autorita' consolare, la polizia sulle navi mercantili
nazionali e' esercitata dalle navi da guerra italiane.
A tal fine, i comandanti delle navi da guerra possono richiedere
alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonche'
procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei
documenti di bordo; in caso di gravi irregolarita' possono condurre
le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello
Stato, o nel porto estero piu' vicino in cui risieda un'autorita'
consolare.
Nei porti ove risiede un'autorita' consolare le navi da guerra
italiane esercitano la polizia, a norma dei comma precedenti, su
richiesta dell'autorita' medesima.