Art. 202.
(Nave sospetta di tratta di schiavi).
La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in
mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere
alla tratta di schiavi, puo' catturarla e condurla in un porto dello
Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda un'autorita'
consolare.