(Codice della navigazione-art. 202)
                              Art. 202. 
                (Nave sospetta di tratta di schiavi). 
 
  La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare  o  anche  in
mare territoriale estero una nave  nazionale  sospetta  di  attendere
alla tratta di schiavi, puo' catturarla e condurla in un porto  dello
Stato o nel porto estero piu' vicino,  in  cui  risieda  un'autorita'
consolare.