(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 238)
                              Art. 238. 
                    (Requisiti per l'iscrizione) 

 
  Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente  di  mare  di
prima  e  di  seconda  categoria,  oltre   ai   requisiti   stabiliti
dall'articolo 119 (del codice, e' necessario: 
    1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione  a  termini  delle
leggi speciali sulla idoneita' fisica dei marittimi; 
    2) saper nuotare e vogare; 
    3) essere domiciliato nel territorio dello Stato; 
    4) non essere stato condannato per un delitto punibile  con  pena
non inferiore nel  minimo  a  tre  anni  di  reclusione,  oppure  per
contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o
per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta  la
riabilitazione.