Art. 238. (Requisiti per l'iscrizione) Per ottenere l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e di seconda categoria, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo 119 (del codice, e' necessario: 1) essere riconosciuto idoneo alla navigazione a termini delle leggi speciali sulla idoneita' fisica dei marittimi; 2) saper nuotare e vogare; 3) essere domiciliato nel territorio dello Stato; 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.