(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 240)
                              Art. 240. 
                 (Altri documenti per l'iscrizione) 

 
  I richiedenti l'immatricolazione devono altresi' produrre: 
    1) certificato d'iscrizione nelle liste di leva di terra e  nulla
osta all'imbarco rilasciato dal competente commissario  di  leva  per
coloro che  presentino  la  domanda  nell'anno  in  cui  compiono  il
diciottesimo anno di eta'; ovvero certificato  d'esito  di  leva  per
coloro che abbiano gia' concorso alla  leva,  ovvero  estratto  della
matricola militare per coloro che abbiano prestato servizio militare; 
in quest'ultimo caso, se  abbiano  prestato  servizio  nell'esercito,
nulla osta del distretto militare; 
    2) fotografia autenticata dall'autorita' comunale; 
    3) eventuali documenti professionali. 
  Per gli allievi degli istituti di educazione marinara, deve  essere
prodotto  un   certificato   di   frequenza   rilasciato   dal   capo
dell'istituto. 
  I militari della marina militare che  chiedono  l'iscrizione  nelle
matricole della gente di mare non  oltre  tre  mesi  dalla  data  del
congedo, possono produrre in sostituzione dei documenti di cui ai nn. 
1, 2, 3 e 4 del precedente  articolo,  un  estratto  della  matricola
militare. Il possesso dei requisiti di cui al n. 2 dell'articolo  238
puo'  risultare  da  annotazione  apposta  sull'estratto  matricolare
dall'autorita'  militare  marittima  che  lo  rilascia.  Qualora   il
militare sia inviato in congedo per riforma o per  malattia  comunque
contratta, devono essere esibiti i certificati di cui  al  n.  3  del
precedente articolo.