(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 242)
                              Art. 242. 
                 (Qualifiche per l'immatricolazione) 

 
  L'immatricolazione fra la gente di  mare  di  prima  e  di  seconda
categoria si effettua, per coloro che siano in possesso di  titoli  o
di specializzazioni professionali, con  la  qualifica  rispondente  a
tali titoli o specializzazioni, in relazione alle norme che  regolano
l'iscrizione nei turni di collocamento della gente di mare. 
  Per  coloro  che  non   sono   in   possesso   di   titoli   o   di
specializzazioni, l'immatricolazione si effettua con la qualifica  di
"mozzo" per i servizi  di  coperta,  con  quella  di  "giovanotto  di
macchina" per i servizi di macchina  e  con  quella  di  "piccolo  di
camera" o "piccolo di cucina" per i servizi complementari di bordo. 
  Gli allievi degli istituiti di educazione  marinara,  anche  se  di
eta'  inferiore  ai  quattordici  anni  ma   non   ai   dieci,   sono
immatricolati con la qualifica di "allievo" seguita  dall'indicazione
dell'istituto  presso  cui  sono  iscritti.  Essi  possono  imbarcare
soltanto sulle navi scuola  degli  istituti  di  educazione  marinara
presso i quali sono iscritti e  sulle  navi  il  cui  equipaggio  sia
formato unicamente da membri della famiglia. 
  I diplomati degli istituti nautici sono immatricolati con il titolo
di  "allievo  capitano  di  lungo  corso"  o  "allievo  capitano   di
macchina". 
  Gli ufficiali del corpo delle capitanerie  di  porto,  che  abbiano
cessato dal servizio permanente effettivo, effettuato per un  periodo
non minore a quindici anni, possono essere immatricolati ed imbarcare
con la qualifica di "commissario di bordo". Con la  stessa  qualifica
possono  essere  immatricolati  ed  imbarcare  i  funzionari  (civili
dell'Amministrazione centrale della marina  mercantile  aventi  grado
non inferiore al settimo, dopo il loro collocamento a riposo.